A.R.I.S. Toscana
INFORMAZIONI GIURIDICHE
Se, nella vostra esperienza associativa, siete stati oggetto di fatti illeciti (violenze sessuali e non, privazioni della libertà, soggezione a pratiche che possano avervi reso incapaci di intendere e di volere) e potete fornirne la prova, rivolgetevi all'Associazione o ad un legale che vi consiglierà sul da farsi.
Se avete invece dei dubbi anche sulla natura dei fatti che si sono verificati, la lettura degli articoli del codice penale qui riportati potrebbero aiutarvi. A scanso di equivoci, è bene precisare che il reato di plagio (ex art. 603 Codice Penale) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 9/4/1981 n. 96.
A puro titolo informativo, riportiamo il testo ora abrogato:
"Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni."
Alcuni articoli scelti del Codice Penale italiano
600. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù "Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso d'autorità o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni 18 o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."
605. - Sequestro di persona. - "Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione ..."
609bis. - Violenza sessuale - "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione... Alla stessa pena soggiace chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto"
609ter. - Circostanze aggravanti "La pena è della reclusione da 6 a 12 anni se i fatti di cui all’art. 609bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14.
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa.
3) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.
609octies. - Violenza sessuale di gruppo. "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609bis. Chiunque commette atti di violenza di gruppo è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609ter."
610. - Violenza privata "Chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa è punito con la reclusione..."
611. - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato "Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione..."
629. - Estorsione "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito..."
640. - Truffa "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito..."
613. - Stato di incapacità procurato mediante violenza. - "Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità di intendere o volere, è punito con la reclusione ..."
643. - Circonvenzione di persone incapaci. - Chiunque, per procurare ad altri o a sé un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione ...
728. - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. - "Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o di ipnotismo, o esegue su di lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto..."