
A.R.I.S. Toscana
Sancito il diritto di critica delle organizzazioni religiose
Dicembre 2004: la Corte di Appello di Roma assolve due ex appartenenti alla
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova querelati per diffamazione.
Sentenza N. 108/04
del 9 dicembre 2004
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione quarta penale
riunita in camera di Consiglio e composta dai
dott. Enzo Rivellese Presidente
dott. Dario D'Onghia Consigliere
dott. Giovanni Carlino Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nei confronti di
B.C., nata a (omissis) il (omissis),
S.A., nato a (omissis) il (omissis),
O.A., nata a (omissis) il (omissis),
V.A., nato a (omissis) il (omissis).
Imputati
Del delitto p. e p. dall'art. 10, 595 c.p., 30 lg 223/90, 13 lg 47/48 perché, in
concorso tra loro, mandando in onda in data 31.7.98 sull'emittente televisiva
Rai Tre la puntata del programma "Format: il dilemma" dal titolo "La figlia
rapita" offendevano la reputazione della Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova definendola ripetutamente "setta" e consentendo la diffusione di
interviste ove si affermava fra l'altro che «A.O. (di anni 16) era stata
assorbita dall'organizzazione... era plagiata, quasi irrecuperabile... dicevano
di non andare a scuola perché non serve... mi dicevano di lasciare la famiglia e
di andare in una loro famiglia... andare da loro senza il consenso dei genitori
è una scelta giusta... proibiti i rapporti all'esterno della Congregazione...
fui impedita di leggere una lettera di motivazioni sulla decisione di
abbandonare i Testimoni... si raggiungono livelli di fanatismo incredibile...» e
che la Congregazione aveva a base «...un sistema di lucro e basta...».
In Roma, il 31.7.1998.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.6.2002 il GUP del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a
procedere nei confronti di C.B., A.S., A.O. ed A.V. in ordine al reato di
diffamazione - commesso il 31.7.1998 in danno della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova nella trasmissione televisiva "Format: il Dilemma" dal
sottotitolo "La figlia rapita" - perché il fatto non costituisce reato.
Il Giudice evidenziava che la fattispecie coinvolgeva i rapporti tra la
Congregazione ed i suoi aderenti, posto che dall'esperienza di A.O. nascevano le
critiche, che trasfuse in un servizio televisivo avevano acquistato la
dimensione e la diffusione proprie di una critica globale al modo di essere e di
agire della Congregazione, descritta come una formazione caratterizzata da
integralismo, rigidità e dall'attitudine a condizionare in modo pervasivo la
vita privata e sociale di ogni aderente.
Ripercorreva la vicenda della O., del suo ingresso nella Congregazione, dei
conflitti con la famiglia per aver lasciato la scuola per dedicarsi alla
predicazione, della critica maturata dopo mesi di sofferta riflessione, della
sua decisione di lasciare la comunità.
Affermava che i termini di "setta" e "fanatismo" dalla stessa O. usati erano
adeguati ad esprimere il senso di oppressione patito e che l'accusa di
integralismo, implicita nella sua presa di posizione, rifletteva l'opinione
formatasi nel corso della lunga e sofferta esperienza.
Poneva in risalto che la ragazza, pur esprimendo una critica severissima e
radicale, non si era abbandonata ad alcuna espressione gratuitamente offensiva,
ma aveva analizzato con estrema intelligenza quelli che considerava gravi errori
dottrinali e sociali.
Sottolineato infine che la stessa non aveva riferito alcun fatto che fosse
risultato smentito, riteneva essersi pienamente integrata la scriminante del
diritto di critica, applicabile anche in relazione alle trasmissioni televisive.
Passando all'esame dell'altro intervistato, A.V., rilevava che questi - riuscito
dopo sette anni di litigi a staccare la consorte dalla Congregazione - aveva
preso posizione contro una ideologia considerata in grado di rompere i
connettivi strutturali della famiglia ed in tale contesto usato l'espressione
"sistema di lucro" alludendo ad interessi economici della confessione ma senza
negarne la matrice religiosa.
Riteneva tale riferimento - peraltro ricorrente in posizioni critiche verso
altre chiese - non sufficiente a superare i limiti della scriminante, al pari
dell'accusa di aver plagiato la O.
In proposito osservava che anche la mamma della ragazza aveva usato espressioni
alludenti al concetto di plagio - non più afferente a un reato ed ormai privo di
portata lesiva -, espressioni costituenti manifestazione della posizione critica
ed oppositiva nei confronti dello stile di vita - vero o presunto - proposto
dalla Congregazione.
In ordine a C.B. - giornalista ed intervistatrice della O. e del V. - richiamava
le considerazioni svolte ed assumeva che la stessa non aveva alcun obbligo di
verifica né sulla veridicità delle espressioni usate, trattandosi esclusivamente
di opinioni e giudizi, né sul limite della continenza, mai travalicato dagli
intervistati.
Con riferimento alla posizione di A.S. - regista della trasmissione - ribadiva
che il servizio dal titolo "La figlia rapita" - peraltro da analizzarsi nella
sua completa formulazione "Il dilemma, storia di genitori e figli. A., la figlia
rapita" - riflettevano il punto di vista soggettivo della ragazza e della sua
famiglia ed alludevano al senso di perdita da questa vissuto.
La sentenza veniva impugnata dal P.G. limitatamente ai menzionati indagati.
L'appellante reputava estraneo al concetto di critica ogni apprezzamento
negativo immotivato o motivato su fatti non veri.
Rilevava che il GUP aveva dato atto del discredito ricaduto sulla confessione
religiosa e della sussistenza dell'aspetto oggettivo del reato di diffamazione.
Assumeva che alcuni giudizi formulati dagli interventi - in particolare l'accusa
di rapimento e plagio, l'essere la Congregazione costituita in setta di
fanatici, il sistema di lucro su cui si fonderebbe - erano gratuiti e privi di
una verifica di fondatezza: pertanto travalicavano i limiti del diritto di
critica sia sotto l'aspetto della verità che quello della continenza.
Chiedeva quindi riformarsi la sentenza e disporsi il giudizio nei confronti dei
menzionati imputati.
All'esito dell'odierna udienza di camera di consiglio, udite le conclusioni
rassegnate dalle parti, la Corte ritiene di dover disattendere - nei limiti
appresso specificati - l'impugnazione proposta.
Va preliminarmente osservato che nella querela per diffamazione sporta, la parte
civile aveva mosso accuse nei confronti "dell'allora direttore di Rai Tre,
nonché responsabile del programma Format, Dott. G.M., degli autori, i Sigg.ri
C.B., M.B., A.S., nonché nei confronti dell'On.le I.P. e di chiunque altro,
compresi A.O., i suoi genitori e i coniugi V.".
L'appello invece è limitato al proscioglimento di A.O., di A.V., della B. e del
S., non fornendo oggetto di gravame le pronunce liberatorie intervenute nei
confronti degli altri indagati anche se la parte querelante lamentava in via
prioritaria l'impostazione ed il titolo dati alla trasmissione televisiva (cfr.
la querela sporta).
Le posizioni da esaminare restano dunque quelle della O., della B., del S. e del
V. - nelle more deceduto in data 13.4.2004 -.
Dalla trascrizione del programma la prima risulta aver qualificato la
Congregazione come "setta", nonché caratterizzata da "fanatismo" ed
"integralismo" ed accusata di "plagio".
Non sono mai stati negati il carattere e le finalità religiose della
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e le critiche alla stessa mosse -
come addebitate nel capo di imputazione - , non escludono siffatto scopo e
prendono le mosse dalle esperienze personali vissute dalla giovane A.O. e dalla
signora V. e dalle conseguenti sensazioni percepite a seguito della loro
permanenza nella comunità.
In tale contesto il Giudice ha rettamente valutato le espressioni usate dalla
giovane O., se pur improntate ad un aspro spirito critico, ancorate a
presupposti di fatto non smentiti e non gratuitamente offensive per la
costituita parte civile.
Va in merito osservato che nella attuale accezione linguistica, i termini di
"setta" e di "plagio" non hanno più quella connotazione negativa loro
precedentemente attribuita: indicano ora il "carattere chiuso" di una
associazione ed il "pieno coinvolgimento" degli aderenti ai suoi scopi.
L'espressione "fanatismo ed integralismo" nella circostanza alludono poi
meramente alla preminenza degli interessi della comunità su quelli personali e
familiari dei singoli - posposti quest'ultimi per il raggiungimento del fine
comune - nonché ai rigorosi valori morali propugnati dal movimento religioso.
Si tratta comunque di espressioni comunemente usate in sede di severa critica
ideologica che devono intendersi lecite sul piano penale, quale manifestazione
del diritto costituzionale di opinione e di manifestazione del pensiero.
Per queste ragioni deve escludersi che gli indicati vocaboli, ribaditi il non
negato carattere religioso della Congregazione e la mancata dimostrazione della
falsità delle circostanze di fatto relative alle esperienze personalmente
vissute (cfr. in merito la impugnata sentenza) travalichino il limite consentito
dal diritto di critica.
Va rilevato altresì che il "plagio" nel nostro ordinamento non è più previsto
come reato e che la parte civile non ha contestato l'episodio riferito dalla O.
della non permessa lettura dello scritto che motivava le ragioni della propria
fuoriuscita dalla congregazione.
Nel corso della intervista rilasciata la stessa O. non parla mai di
costringimento ad abbandonare gli studi e la famiglia ma in proposito riferisce:
«io fui protagonista di una profonda trasformazione, in quanto, ecco, all'epoca
frequentavo le scuole medie e già alla fine delle medie paventavo (da intendersi
accarezzavo l'idea, come emerge dal contesto delle dichiarazioni, n.d.r.) l'idea
di non proseguire con gli studi, di darmi ad un lavoro a mezza giornata e
durante l'altra mezza giornata di dedicarmi alla predicazione e quindi a tutte
le attività geoviste»;
«erano riusciti attraverso lo studio ed attraverso la frequenza delle adunanze a
creare un indotto intorno a me che mi entusiasmava, mi induceva a capire che
stavo compiendo la cosa più giusta»;
ed ancora «all'età di quindici anni io mi sono battezzata con il rito utilizzato
dai testimoni con l'immersione in acqua, ovviamente galvanizzata da chi mi stava
intorno, dalle persone che conoscevo, da chi mi conduceva allo studio all'epoca,
così... era diventato un passo importante»;
«il clima in casa divenne via via sempre più insopportabile. Ad esempio quando
io mi battezzai già mia madre aveva preso una posizione netta... nei miei
confronti, di contrasto, di obiezione. Quando vide che le cose prendevano una
piega sbagliata, quando io ho cominciato a controllare i miei affetti, a
progettare il mio futuro in maniera diversa, cominciò a capire che io mi stavo
separando dalla famiglia, che io non stavo più investendo nella famiglia perché
ormai c'era un altro gruppo nel quale investire»;
«Io mi sentivo un po' come una palla tra due fuochi: dovevo mantenere la mia
integrità»;
«Qualcosa di tutto ciò che loro mi dicevano mi entrava anche nella testa e nel
cuore. Capivo che in tutto ciò che loro dicevano c'era qualcosa di giusto e di
vero»;
«Qualcuno tra gli anziani aveva cominciato a paventare (vocabolo ancora una
volta erroneamente usato, nella specie da intendersi come prospettare, n.d.r.)
la possibilità che una volta maggiorenne io avessi potuto lasciare la mia
famiglia ed ottenere accoglienza presso una famiglia della congregazione»;
«la dottrina geovista penetra in tutte le sfere della vita di una persona,
quindi nella sfera privata, nella vita personale, degli affetti, della vita
sociale».
Né parla mai di "fine di lucro" o "sistema di lucro", espressione attribuita dal
GUP al V. ma in realtà adoperata dal padre della giovane (vedi la trascrizione
in atti).
Né risulta che la stessa O. e gli altri indagati abbiano preventivamente
concordato le risposte da dare o le affermazioni da fare in ordine alla
Congregazione.
Passando all'esame delle posizioni di C.B. ed A.S. - rispettivamente
presentatrice-intervistatrice e regista della trasmissione televisiva cui
intervennero la O. ed il V., nonché i rispettivi familiari e la P., va
sottolineata che la stessa parte querelante addebita alla prima esclusivamente
la mancata contestazione e limitazione di quanto affermato dagli intervistati.
Dalla citata trascrizione risulta che la B. nulla di rilevante aggiunse alle
dichiarazioni degli ospiti né può ritenersi aver fatto cassa di risonanza delle
stesse, posto che trattavasi di dichiarazioni raccolte al momento, senza alcuna
prova di preventivo accordo o conoscenza.
Un vaglio verosimilmente andava fatto dai responsabili del format, cui è da
ascriversi anche il titolo dato al servizio televisivo e le conseguenti scritte
apparse in sovrimpressione.
Per tale motivo appare esente da responsabilità il S., non emergendo anche per
quest'ultimo un preventivo accordo od una pregressa conoscenza.
Per tutte le svolte considerazioni e per quelle più diffusamente contenute nella
sentenza impugnata, l'appello formulato dal P.G. va rigettato con conferma della
impugnata decisione anche nei confronti del deceduto V.
Attesa l'evidenza della sua innocenza, il proscioglimento nel merito va disposto
a norma dell'art. 129, II comma, c.p.p., richiamato nella sua interezza
dall'art. 69 stesso codice.
Invero la parte civile addebita ad entrambi i coniugi V. esclusivamente le
seguenti espressioni - senza contestare altre affermazioni-:
«manipolazione della mente... invertita la scala dei valori,,, prima la sala del
Regno e poi la famiglia... trasformata la mentalità dell'individuo... si
raggiungono livelli di fanatismo incredibili».
Ribadita la mancata prova di un accordo preventivo, sottolineato che il
riferimento al sistema di lucro non è attribuibile ad A.V. al pari
dell'affermazione "trasformata la mentalità dell'individuo" e che non è oggetto
di contestazione il presunto atteggiamento oppositivo della congregazione nei
riguardi del voto, il Collegio non può che ripetere quanto sopra evidenziato in
ordine all'uso ed alla portata dei termini "plagio", "integralismo" e
"fanatismo", ritenuti manifestazione di una consentita critica, sia pure
formulata in modo severo.
P.Q.M.
visto l'art. 428 c.p.p.,
rigetta l'appello proposto dal P.G. avverso la sentenza emessa dal GUP del
Tribunale di Roma il 14.6.2002 e conferma l'impugnata decisione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9.12.2004
Il Consigliere est. Il Presidente
Depositata in Cancelleria il 16.12.2004