
A.R.I.S. Toscana
Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-10057 Versione per la stampa
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Atto n. 4-10057
Pubblicato il 25 gennaio 2006
Seduta n. 945
MEDURI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno.
Premesso:
che articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi hanno riportato la notizia -
diffusa anche on line - della sconcertante sentenza di assoluzione della signora
Patrizia Valmaggi (originaria di Milano e leader carismatica della Comunità di
Oderzo) dall'accusa di maltrattamenti ai danni della signora Sandra Benedetti e
delle sue due figlie, minorenni all'epoca dei fatti, emessa dal giudice Angelo
Mascolo di Treviso;
che, nonostante dai fatti denunciati siano emersi elementi di maltrattamenti,
consistenti in diete molto povere, lunghe ore di veglia dedicate alle attività
della comunità e alla preghiera e ulteriori vessazioni, il predetto giudice ha
assolto con formula piena l'imputata "perché il fatto non sussiste";
che, nella sostanza, la sentenza avrebbe motivato la decisione di assoluzione a
favore della signora Valmaggi ritenendo che "... le vittime di maghi e sette
null'altro sono se non creduloni o pazzi
che non debbono ricorrere alla giustizia, ma allo psichiatra";
che dagli stessi articoli sarebbe, altresì, emersa un'anomala conduzione del
procedimento penale da parte del giudice, il quale sarebbe pervenuto alla
sentenza di assoluzione senza avvalersi della deposizione di nessuno dei testi,
ad eccezione della madre delle minorenni, a sua volta vittima di vessazioni
psicologiche compiute
nell'ambito di un gruppuscolo settario diretto dalla "santona" e, proprio in
virtù di tale appartenenza, divenuta anche vittima dello scherno e del
pregiudizio del medesimo giudice, che ha disposto nei suoi confronti una perizia
psichiatrica, ravvisando gli estremi per l'imputazione di omessa tutela dei
minori;
che oggi sull'intero territorio nazionale operano indisturbate ed impunite sette
di varia natura e denominazione, che costituiscono un reale pericolo per
individui, famiglie e società;
che già nel 2001, nella relazione semestrale di 40 pagine sulla politica
informativa e della sicurezza, elaborata dai servizi segreti ed inviata al
Governo, fra le varie fonti di pericolo per la sicurezza nazionale è stato
evidenziato il "fenomeno delle sette". Già nella precedente indagine del
Dipartimento di pubblica sicurezza, inviata il 29 aprile 1998 dal Ministro
dell'interno alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati,
furono esposti i pericoli derivanti dalla diffusione delle sette sul territorio
italiano;
che la Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1981, n. 96, rilevando un
contrasto tra l'articolo 603
del codice penale ("Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni") e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine all'esistenza di una disposizione che nel cinquantennio del codice Rocco non aveva trovato frequenti occasioni di
applicazione;
che, pur non volendo rimettere in discussione, a tanta
distanza di tempo, le decisioni della Corte Costituzionale, che rappresentano
ormai un punto fermo e immodificabile nel nostro ordinamento giuridico, giova
evidenziare che la cancellazione del reato di plagio, così com'era formulato
nell'articolo 603 del codice penale, non può essere intesa come negazione del
plagio sul piano fenomenico;
che il problema è anzi quanto mai attuale, considerato che il plagio e le
dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano
dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà
individuale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dell'identità
personale;
che il vuoto normativo lasciato dalla sentenza della Corte da un lato ha creato
nell'opinione pubblica la falsa convinzione che il plagio non esista più,
dall'altro ha dato la possibilità ai "manipolatori della mente" di continuare ad
usare e rafforzare le loro tecniche in tutta tranquillità, sapendo con assoluta
certezza di non correre alcun rischio legale;
che ciò spiega il dilagare in Italia di attività pericolose e devastanti per
l'individuo, di singoli e/o
organizzazioni di potere, anche mascherate da pratiche
religiose, che continuano a perpetrare in maniera dilagante i meccanismi
persuasivi e suggestivi tali da diminuire i poteri di difesa e da condizionare
la volontà dei soggetti passivi coinvolti;
che tali meccanismi si innescano, infatti, ogni qualvolta ci si trovi in
presenza di:
a) un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secondo nella sfera dell'influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest'ultimo;
b) la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale da lui autonomamente scelto;
c) la previsione e la volizione dell'evento da parte del
soggetto attivo;
che uno stato di soggezione, comunque attuato, comunque subito o cercato dal
soggetto passivo, comunque strutturato all'interno (nei rapporti tra agente e
soggetto passivo), si risolverebbe pur sempre e univocamente in una preclusione
e in un impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti autonomi tra
il soggetto passivo e i terzi;
che i soggetti "psicologicamente manipolati", resi anaffettivi, vengono ridotti
in uno stato di sudditanza tale da determinare la sostituzione della personalità
e la soppressione del pensiero autonomo. Accreditati psichiatri, impegnati da
anni sul fronte della ricerca inerente alle conseguenze del plagio, utilizzano
addirittura il termine "menticidio" per descrivere la
devastante pericolosità degli effetti delle metodiche di persuasione occulta
esercitate da leader sui loro adepti nell'ambito dei gruppi settari distruttivi;
che il sistema giudiziario italiano non possiede, al momento, strumenti adeguati
per contrastare il fenomeno di organizzazioni che "utilizzano meccanismi
subliminali di fascinazione e il cosiddetto lavaggio del cervello o altri metodi
atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e che, nella fase
del proselitismo e in quella dell'indottrinamento, usano sistemi scientifici
studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad
atteggiamenti acritici e di obbedienza cieca",
l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro della giustizia non ritenga di accertare, per quanto di
competenza, la correttezza della conduzione del processo, anche alla luce della
relativa sentenza di assoluzione della signora Valmaggi;
se non ritenga di accertare se sia stata condotta un'indagine approfondita, da
parte del giudice menzionato, per stabilire se si sia realizzata o meno una
dinamica in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella
di un'altra, al punto da determinarne le direttive e da costringerla ad agire in
contrasto con gli interessi propri e altrui;
se il Ministro dell'interno non ritenga di assumere iniziative volte ad un
maggior controllo, sull'intero territorio nazionale, di tale fenomeno.